Art. 4.
(Tutela legale del personale operativo del CNVVF).

      1. Fermo restando il disposto dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, al personale operativo del CNVVF che riveste la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente o ufficiale di polizia giudiziaria indagato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma per le spese legali da definire in ambito contrattuale con le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.