1. Fermo restando il disposto dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, al personale operativo del CNVVF che riveste la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente o ufficiale di polizia giudiziaria indagato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma per le spese legali da definire in ambito contrattuale con le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.